Violenza privata

Abbozzo diritto penale
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Delitto di
Violenza privata
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III
Disposizioniart. 610
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermonon consentito
Penareclusione fino a 4 anni

La violenza privata è il delitto previsto dall'art. 610 del codice penale italiano.

Contenuto

L'articolo dispone:

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.»

Voci correlate

  • Codice penale italiano
  • Danno morale
  • Danno esistenziale
  • Estorsione

Collegamenti esterni

  • Art. 610 (Violenza privata), su Codice penale italiano, gazzettaufficiale.it.
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